Costi contabilizzati

Art. 32

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

Descrizione
Costi contabilizzati servizi erogati anno 2021 (281.65 KB)
Inserita il 21/06/2022
Modificata il 21/06/2022
Costi contabilizzati servizi erogati anno 2020 (281.11 KB)
Inserita il 21/06/2022
Modificata il 21/06/2022
Costi contabilizzati servizi erogati anno 2019 (125.9 KB)
Inserita il 12/06/2020
Modificata il 12/06/2020
Costi contabilizzati servizi erogati anno 2018 (123.1 KB)
Inserita il 12/06/2020
Modificata il 12/06/2020
Costi contabilizzati servizi erogati anno 2017 (122.98 KB)
Inserita il 12/06/2020
Modificata il 12/06/2020
torna all'inizio del contenuto